È in crescita in numero di HNWI (High Net Worth Individual – individui con un patrimonio netto pari almeno a 1 milione di dollari) e UHNWI (Ultra High Net Worth Individual – oltre 30 milioni di dollari di patrimonio netto) che decidono di trasferire la loro residenza fiscale in Italia. Diversi sono i motivi che spingono a scegliere l’Italia: viene garantita la sicurezza personale e finanziaria, gli standard di vita, il lifestyle, il paesaggio e il clima sono invidiabili, il sistema sanitario e scolastico sono validi e non mancano opportunità di business. (Milano Finanza, 20 luglio 2024, pag. 20)
Il primo motivo dell’attrattività italiana resta però il sistema fiscale, il quale prevede interessanti agevolazioni per i soggetti, lavoratori o pensionati, che decidono di trasferirsi nel bel Paese.
INDICE
REGIME “IMPATRIATI”
Il regime “Impatriati” è stato per la prima volta introdotto dall’art. 16 D.lgs. 147/2015 e modificato con l’art. 5 D.lgs. 209/2023. Il legislatore ha infatti previsto una serie di novità per i soggetti che decidono di trasferire la loro residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024.
A chi si applica e che cosa prevede il nuovo regime?
Il nuovo regime degli impatriati si applica ai lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che percepiscono:
• Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
• Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
La nuova agevolazione prevede che detti redditi, fino al limite annuale di € 600.000 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.
È inoltre prevista un’agevolazione rafforzata: il reddito di lavoro prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40% (invece del 50%) se:
• Il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
• In caso di nascita di un figlio o di adozione di minore durante il periodo di fruizione del regime agevolato (con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o adozione).
La maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime agevolato, il figlio minore o il minore adottato, sia residente in Italia.
Requisiti per fruire dell’agevolazione
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto di alcune condizioni:
• I lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia, per un periodo di tempo minimo di 4 periodi d’imposta;
• I lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento;
• L’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta in Italia;
• I lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione*.
*In base a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 17/2017 (parte II par. 3.3), facendo esplicito riferimento al decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 108, si precisa che il requisito di elevata qualificazione o specializzazione ricorre nelle ipotesi di: “- conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia;”
Durata ed estensione
L’agevolazione si applica per 5 anni a partire dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei 4 periodi d’imposta successivi.
Tuttavia, il beneficio trova applicazione per ulteriori 3 periodi d’imposta solo per coloro che:
• Abbiano trasferito la residenza anagrafica in Italia nel 2024; e
• Nel caso in cui il lavoratore sia divenuto proprietario entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia
In caso di proroga per ulteriori 3 periodi d’imposta, la base imponibile è pari al 50%.
REGIME “NEO RESIDENTI”
Il regime dei Neo Residenti, noto anche come regime “Paperoni”, previsto dall’art. 24 bis del TUIR consente di optare per una flat tax sostitutiva di Irpef e addizionali locali sui redditi prodotti all’estero.
L’agevolazione consiste nella possibilità, dietro l’esercizio di specifica opzione, di tassare in modo forfettario in Italia i redditi percepiti all’estero.
• L’imposta sostitutiva forfettaria è determinata nella misura di € 200.000 (importo aggiornato dal Decreto Omnibus 113/2024) per ciascun periodo d’imposta in cui è valido il regime.
• È inoltre prevista un’imposta sostitutiva pari ad € 25.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari del soggetto neo residente.
Condizioni necessarie per poter optare per il regime sono:
• Trasferire la residenza fiscale in Italia dal paese estero;
• Non essere stati residenti in Italia per un periodo pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’esercizio dell’opzione.
Il regime può essere revocato su richiesta del contribuente ed ha una durata massima di 15 anni, senza possibilità di essere rinnovato.
Oltre al beneficio di assolvere la tassazione sui redditi di fonte estera con un’imposta sostitutiva forfettaria, in luogo della tassazione ordinaria progressiva (43% sui redditi superiori a € 50.000), il regime prevede:
• Esenzione da imposte di donazione e successione sui beni esteri;
• Esenzione dall’obbligo di monitoraggio fiscale di attività finanziarie e immobiliari nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia.
REGIME PENSIONATI
Infine, il legislatore italiano ha previsto un ulteriore regime di favore per i soggetti titolari di pensione estera che decidono di trasferirsi in Italia.
Nel dettaglio, è possibile optare per un’imposta sostitutiva pari al 7% su qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero, in luogo della tassazione ordinaria Irpef.
Condizioni necessarie per accedere a tale regime sono:
• Possesso di redditi di pensione erogati da soggetti esteri;
• Non essere stati residenti in Italia per almeno 5 periodi d’imposta precedenti al trasferimento;
• Trasferimento della residenza in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, nelle sole regioni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia).
L’opzione ha una validità massima di 9 anni.
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