NOVITA’ FISCALI 2026 PER LE IMPRESE
Sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall’1.1.2026. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale che interessano le imprese.
INDICE
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Iper-ammortamenti
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Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze
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Rottamazione dei ruoli – riapertura fino al 31.12.2023
Iper-ammortamenti
Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Beni agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:
- materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);
- materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
- prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Misura della maggiorazione
Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Modalità di accesso
Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze
Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:
- sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
- ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.
Analoga condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori.
Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale.
Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.
Dividendi
Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente:
- le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%);
- le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 95%).
Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni).
Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dall’1.1.2026.
Plusvalenze
Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, conseguentemente:
- le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%);
- le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 95%).
Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la participation exemption (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali).
Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall’1.1.2026.
Rottamazione dei ruoli – riapertura fino al 31.12.2023
Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:
- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
- da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).
Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.
I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati.
Adesione alla rottamazione
La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026.
Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026.
Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026.
Dilazione delle somme
Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.
Per quanto riguarda le rate:
- la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026;
- dalla quarta alla 51ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla 52ª alla 54ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035.
In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.
Decadenza dalla rottamazione
La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).
Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.
Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.
Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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