OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER EVENTI CATASTROFALI ENTRO IL 31.3.2025
E’ stato pubblicato il DM 30.1.2025 n. 18, attuativo dell’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali previsto dall’art. 1 co. 101 – 111 L. 213/2023.
INDICE
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Obbligo di stipula delle polizze contro i rischi catastrofali
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Sanzioni
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Decreto attuativo
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Termini di adeguamento
Obbligo di stipula delle polizze contro i rischi catastrofali
L’art. 1 co. 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., a copertura dei danni:
– relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
– direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici. Il termine inizialmente previsto per adeguarsi era il 31.12.2024, prorogato al 31.3.2025 dall’art. 13 co. 1 del DL 202/2024 (Milleproroghe) convertito.
Sanzioni
La stipula dell’assicurazione è obbligatoria per le imprese individuate dalla norma e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Anche le imprese di assicurazione sono obbligate a contrarre; il rifiuto l’elusione dell’obbligo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000,00 a 500.000,00 euro.
Decreto attuativo
Il DM 18/2025:
– fornisce una definizione degli eventi calamitosi da assicurare (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni), precisando che sono considerate come singolo evento le prosecuzioni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;
– prevede che i premi che le imprese dovranno pagare per assicurarsi siano determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati (art. 4);
– stabilisce che le imprese assicuratrici definiscano la propria propensione al rischio e fissino i relativi limiti di tolleranza, superati i quali “cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale”, quindi possono non stipulare ulteriori contratti (art. 5);
– individua uno scoperto che, se convenuto tra le parti, può restare a carico dell’assicurato. Fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell’impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile; per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti (art. 6);
– consente di prevedere un importo massimo corrisposto per sinistro: fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa; da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata; sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti (art. 7).
Termini di adeguamento
L’art. 11 del DM stabilisce che l’adeguamento alle previsioni di legge delle nuove polizze debba avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Per le polizze già in essere, l’adeguamento decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.
Data la scadenza ravvicinata, si consiglia di contattare la propria compagnia di assicurazione per le valutazioni del caso.
Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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