OBBLIGO DI ISCRIVERE IL DOMICILIO DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA’

Dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto l’obbligo per tutti gli amministratori di imprese costituite sotto forma di società di dotarsi di un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) personale e di comunicarlo al Registro delle Imprese.

Pertanto l’obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale (PEC), già previsto per le società e per le imprese individuali, è esteso anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

 

INDICE

  1. Imprese soggette all’obbligo

  2. Soggetti Obbligati

  3. Termine

  4. Pec da indicare

  5. Decorrenza dell’obbligo

  6. Avvertenze

 

Imprese soggette all’obbligo

La norma si applica a tutte le imprese costituite in forma societaria:

  • Società semplice, Società in nome collettivo, Società in accomandata semplice
  • Società di capitali (srl, spa, sapa, società consortili, società di mutuo soccorso, società cooperative)
  • STP, Società tra avvocati

Non sono pertanto soggetti all’obbligo della comunicazione i Consorzi e le Reti di imprese.

Si applica inoltre:

  • alle società costituite a decorrere dalla data del 1.1.2025
  • alle società già costituite ed iscritte nel registro imprese in data antecedente al 1.1.2025.

 

Soggetti obbligati

Tutti gli amministratori, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. Sono considerati soggetti a questo obbligo anche i liquidatori.

 

Termine

Nessun termine

 

Pec da indicare

Gli amministratori possono indicare quale domicilio digitale:

  1. il domicilio digitale (PEC) della società;
  2. il proprio domicilio digitale (PEC), diverso da quello della società e, nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico per più imprese, è possibile indicare per ciascuna di esse il medesimo domicilio digitale.

 

Decorrenza dell’obbligo

  1. Nuove imprese

La comunicazione dovrà essere effettuata contestualmente alla domanda di iscrizione della società nel registro imprese.

  1. Imprese già costituite

La comunicazione dovrà essere effettuata in occasione dell’iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore/liquidatore.

 

Avvertenze

In caso di mancata comunicazione, il procedimento di iscrizione o nomina dell’amministratore sarà sospeso, e potrebbero essere applicate sanzioni amministrative.

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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