OBBLIGO DI ISCRIVERE IL DOMICILIO DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA’
Dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto l’obbligo per tutti gli amministratori di imprese costituite sotto forma di società di dotarsi di un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) personale e di comunicarlo al Registro delle Imprese.
Pertanto l’obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale (PEC), già previsto per le società e per le imprese individuali, è esteso anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
INDICE
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Imprese soggette all’obbligo
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Soggetti Obbligati
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Termine
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Pec da indicare
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Decorrenza dell’obbligo
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Avvertenze
Imprese soggette all’obbligo
La norma si applica a tutte le imprese costituite in forma societaria:
- Società semplice, Società in nome collettivo, Società in accomandata semplice
- Società di capitali (srl, spa, sapa, società consortili, società di mutuo soccorso, società cooperative)
- STP, Società tra avvocati
Non sono pertanto soggetti all’obbligo della comunicazione i Consorzi e le Reti di imprese.
Si applica inoltre:
- alle società costituite a decorrere dalla data del 1.1.2025
- alle società già costituite ed iscritte nel registro imprese in data antecedente al 1.1.2025.
Soggetti obbligati
Tutti gli amministratori, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. Sono considerati soggetti a questo obbligo anche i liquidatori.
Termine
Nessun termine
Pec da indicare
Gli amministratori possono indicare quale domicilio digitale:
- il domicilio digitale (PEC) della società;
- il proprio domicilio digitale (PEC), diverso da quello della società e, nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico per più imprese, è possibile indicare per ciascuna di esse il medesimo domicilio digitale.
Decorrenza dell’obbligo
- Nuove imprese
La comunicazione dovrà essere effettuata contestualmente alla domanda di iscrizione della società nel registro imprese.
- Imprese già costituite
La comunicazione dovrà essere effettuata in occasione dell’iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore/liquidatore.
Avvertenze
In caso di mancata comunicazione, il procedimento di iscrizione o nomina dell’amministratore sarà sospeso, e potrebbero essere applicate sanzioni amministrative.
Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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